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3.e. PAGAMENTO DELL'ICI
L'Ici va pagata una volta all'anno, per ogni immobile
posseduto, al Comune in cui si trova l'immobile.
Può essere versata tutta in una volta fra il l'1 e
il 30 giugno, oppure in due rate: la prima, di acconto, può essere
versata tra l'1 e il 30 giugno, la seconda, a saldo, tra l'1 e il 20
dicembre.
La prima rata è pari al 90% dell'Ici dovuta per i primi sei
mesi, è cioè il 45% dell'Ici dovuta per l'intero anno. Per il pagamento del
saldo si calcola l'Ici per l'intero anno e poi si sottrae la prima rata già
versata a giugno.
L'importo minimo da versare è di solito di €uro 2,07 ma i
Comuni possono decidere limiti di versamento più elevati. Se la prima rata è
inferiore a questo limite, allora se ne rimanda il pagamento fino al momento
di versare il saldo.
Se il soggetto passivo Ici non è residente in Italia, può
pagare l'imposta in una volta sola tra l'1 e il 20 dicembre applicando gli
interessi del 3%.
Come si paga
L'Ici si versa, utilizzando un apposito modulo, presso il
Concessionario di riscossione della circoscrizione in cui è compreso il
Comune destinatario, o presso la Posta, o presso banche convenzionate con il
Concessionario.
Ogni Comune può autorizzare anche i versamenti dell'Ici su
conto corrente postale, o presso la tesoreria comunale, o su conto corrente
bancario.
Chi possiede nello stesso Comune (a titolo di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione) diversi immobili, può utilizzare un unico
bollettino per il pagamento dell'Ici relativa a tutti gli immobili.
Se invece gli immobili si trovano in Comuni diversi,
occorre utilizzare tanti moduli quanti sono i Comuni.
Se il bene è intestato a più proprietari.
Nel caso in cui più persone abbiano diritti di proprietà
e/o di godimento sullo stesso immobile, ogni contitolare deve versare
separatamente l'Ici che gli compete.
Il Comune può però autorizzare i versamenti cumulativi
effettuati da un solo contitolare anche per conto degli altri.
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