L'Imposta Comunale sugli Immobili

 

L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

   Su tutti gli immobili situati sul territorio nazionale, anche se il proprietario è residente all'estero, è necessario pagare l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) fatta esclusione per la prima casa.
   Si paga in base all'anno solare (cioè da gennaio a dicembre).
L'Ici si applica tanto ad ogni immobile, già iscritto nel "Catasto edilizio urbano", a cui sia attribuita una rendita catastale, quanto ad ogni immobile ancora da iscrivere, e quindi ancora privo di rendita catastale.

   Questi tutti gli aspetti connessi a questa tassa:

   3.a.  Chi deve pagare l'ICI
   3.b.  Come e quando compilare la dichiarazione
   3.c.  Come si calcola l'ammontare dell'ICI
   3.d.  Fattispecie particolari
   3.e.  Il pagamento

 

3.a. CHI DEVE PAGARE L'ICI

   Sono soggetti al pagamento dell'Ici:

  • Il proprietario, anche di un immobile che è stato dato in affitto.
  • L'usufruttuario, cioè chi avendone l'usufrutto ha il diritto di usare l'immobile anche senza esserne il proprietario.
  • Chi ha il diritto di uso o abitazione di un immobile.

   Non Sono soggetti al pagamento dell'Ici:

  • L'inquilino, in quanto paga il proprietario.
  • Il nudo proprietario, in quanto paga l'usufruttuario.
  • Il comodatario (cioè la persona a cui il proprietario, per esempio i genitori, lascia usare gratuitamente un bene), in quanto paga il proprietario.

   Nel caso di compravendita, compete al venditore pagare l'Ici per il periodo precedente la stipula del contratto di vendita, anche quando il rogito era stato preceduto da una promessa di vendita - "compromesso" - e nel frattempo il venditore abbia consentito al futuro acquirente l'utilizzo del bene.

 

3.b. COME E QUANDO COMPILARE LA DICHIARAZIONE ICI

   La dichiarazione ICI è obbligatoria solo in alcuni casi particolari: non occorre infatti presentare tutti gli anni (come si fa invece con la dichiarazione dei redditi) una dichiarazione per l'Ici.
   La dichiarazione è infatti necessaria solo quando si verifichino cambiamenti nella situazione immobiliare del "soggetto passivo", che producano una variazione dell'ammontare dell'imposta dovuta.

   L'obbligo della dichiarazione Ici, pertanto, scatta solo quando, nel corso dell'anno precedente, si siano verificate le seguenti circostanze:

  • il "soggetto passivo" ha ceduto o acquistato un immobile;
  • il "soggetto passivo" ha costituito, trasferito o acquisito un "diritto reale di godimento" (usufrutto, uso, abitazione) su un immobile;
  • l'immobile non possiede più le caratteristiche per essere considerato esente o escluso dall'Ici;
  • l'immobile ha cambiato caratteristiche.

Quando si presenta
   La dichiarazione Ici va presentata, compilando il modulo apposito, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modulo si può reperire nei negozi Buffetti e nelle maggiori cartolerie.
   Per le persone fisiche, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le variazioni.

A chi si presenta
   La dichiarazione può essere presentata direttamente al Comune sul cui territorio si trova l'immobile: presso ciascun Comune esiste un "ufficio tributi" incaricato di ricevere le dichiarazioni di questo tipo. In alternativa, la dichiarazione può essere spedita al Comune con plico Raccomandato senza ricevuta di ritorno.
   La dichiarazione deve essere contenuta in una busta sulla quale deve essere scritto che si tratta di dichiarazione Ici e l'anno cui si riferisce la dichiarazione.

   In caso di spedizione, il termine di presentazione è rispettato se la data di spedizione risultante dal timbro postale è precedente al termine di presentazione.

 

3.c. COME SI CALCOLA L'AMMONTARE DELL'ICI

   L'ammontare dell'Ici si calcola moltiplicando la base imponibile per una percentuale (detta "aliquota").

   Detti valori si determinano nel modo seguente:

Base imponibile
   La base imponibile è pari al valore dell'immobile.
   Per determinare il valore dell'immobile occorre verificare a quale categoria appartiene:

  1. Immobili iscritti in Catasto
  2. Immobili non iscritti in Catasto
  3. Immobili vincolati


Aliquota ordinaria
   La percentuale d'imposta è stabilita dal Comune nel cui territorio si trova l'immobile, entro il 31 dicembre di ogni anno (salvo deroghe esplicite da parte dello Stato), e ha efficacia per l'anno successivo. Se il Comune non rispetta il termine stabilito, allora si applica l'aliquota minima del quattro per mille.
   Le percentuali stabilite dal Comune non possono essere inferiori al quattro per mille né superiori al sette per mille.

Altre aliquote
   In aggiunta all'aliquota ordinaria, il Comune può stabilire anche altre aliquote, per agevolare o penalizzare alcune situazioni. In particolare:

  1. Il Comune può stabilire percentuali superiori al quattro per mille per:
    • abitazioni secondarie (cioè possedute in aggiunta all'abitazione principale), se non affittate
    • immobili diversi dalle abitazioni (uffici, negozi ecc.).

 

  1. Viceversa il Comune può stabilire, nel rispetto del limite minimo del quattro per mille, anche aliquote ridotte per persone fisiche, con residenza anagrafica (cioè domicilio ufficiale) nel Comune in cui si trova l'immobile, che possiedano:
    • un'unità immobiliare usata come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
    • unità immobiliari affittate, con contratto regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, a persone che le utilizzino come abitazione principale.

 

  1. Sono concesse agevolazioni anche al di sotto del quattro per mille solo per:
    • abitazioni inagibili
    • interventi di recupero edilizio

 

3.d. FATTISPECIE PARTICOLARI

   Sono poi annoverati tre casi particolari, relativi all'abitazione principale delle "persone fisiche" (non quindi alla sede di società o di associazioni).

1) Detrazione per l'abitazione principale.
Una detrazione di €uro 103,29 è prevista per gli immobili usati come abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione (per il calcolo dell'Ici l'abitazione principale coincide con la "dimora abituale").

Ciascun Comune può decidere di aumentare la detrazione sino a un massimo di €uro 258,23.

Se la detrazione che spetta supera l'Ici dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza non dà diritto a un credito d'imposta, ma può essere sottratta all'Ici dovuta per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, se appartengono allo stesso proprietario.

Per godere della detrazione Ici è necessario che il "soggetto passivo" obbligato al pagamento abiti nell'immobile. Tuttavia ogni Comune può decidere che la detrazione d'imposta spetti anche nel caso in cui l'abitazione sia stata concessa dal proprietario in uso gratuito ad un parente, sia in linea retta sia collaterale.

2) ICI sulla comproprietà
Nel caso in cui l'immobile sia l'abitazione principale di più "soggetti passivi", la detrazione spetta od ognuno in parti uguali, indipendentemente dalla quota di proprietà di ognuno.

3) ICI sulle pertinenze dell'abitazione principale
Per la legislazione fiscale si considerano "pertinenze" gli immobili, classificati o classificabili in categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo, destinati e utilizzati in modo durevole al servizio delle unità immobiliari usate come abitazione principale di persone fisiche: ad esempio un garage.

Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.

 

3.e. PAGAMENTO DELL'ICI

   L'Ici va pagata una volta all'anno, per ogni immobile posseduto, al Comune in cui si trova l'immobile.

   Può essere versata tutta in una volta fra il l'1 e il 30 giugno, oppure in due rate: la prima, di acconto, può essere versata tra l'1 e il 30 giugno, la seconda, a saldo, tra l'1 e il 20 dicembre.
   La prima rata è pari al 90% dell'Ici dovuta per i primi sei mesi, è cioè il 45% dell'Ici dovuta per l'intero anno. Per il pagamento del saldo si calcola l'Ici per l'intero anno e poi si sottrae la prima rata già versata a giugno.

   L'importo minimo da versare è di solito di €uro 2,07 ma i Comuni possono decidere limiti di versamento più elevati. Se la prima rata è inferiore a questo limite, allora se ne rimanda il pagamento fino al momento di versare il saldo.

   Se il soggetto passivo Ici non è residente in Italia, può pagare l'imposta in una volta sola tra l'1 e il 20 dicembre applicando gli interessi del 3%.

Come si paga
   L'Ici si versa, utilizzando un apposito modulo, presso il Concessionario di riscossione della circoscrizione in cui è compreso il Comune destinatario, o presso la Posta, o presso banche convenzionate con il Concessionario.
   Ogni Comune può autorizzare anche i versamenti dell'Ici su conto corrente postale, o presso la tesoreria comunale, o su conto corrente bancario.

   Chi possiede nello stesso Comune (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) diversi immobili, può utilizzare un unico bollettino per il pagamento dell'Ici relativa a tutti gli immobili.
   Se invece gli immobili si trovano in Comuni diversi, occorre utilizzare tanti moduli quanti sono i Comuni.

Se il bene è intestato a più proprietari.
   Nel caso in cui più persone abbiano diritti di proprietà e/o di godimento sullo stesso immobile, ogni contitolare deve versare separatamente l'Ici che gli compete.

   Il Comune può però autorizzare i versamenti cumulativi effettuati da un solo contitolare anche per conto degli altri.

 

                                                                            CALCOLA L’ICI


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