NETTEZZA URBANA

Il Comune di Roma ha applicato dal 2003 la legge N. 22 del 1997 in base al quale i Comuni devono abolire la vecchia Tassa sui Rifiuti (TaRSU) ed introdurre la nuova Tariffa Rifiuti (TaRi).

La gestione della TaRi è stata affidata all'AMA che non si occupa solo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e della pulizia delle strade, ma cura anche gli aspetti amministrativi come invio delle fatture, dichiarazioni, esenzioni, riduzioni ecc.

La TaRi viene calcolata non soltanto sui metri quadrati dell'abitazione, ma considera anche il numero di componenti della famiglia per tenere conto della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti.

Ai fini del calcolo delle superfici  di riferimento delle unità immobiliari, l'Agenzia del Territorio, con Provvedimento del 9 agosto 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005), ha fornito le indicazioni per la determinazione della base imponibile in adempimento a quanto previsto dalla legge Finanziaria 2005 (Legge 311/2004).

L'art. 1, comma 340, della legge 311/2004 stabiliva infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento non può essere inferiore all`80% della superficie catastale e quindi sarà prerogativa dei Comuni provvedere d'ufficio a modificare le superfici denunciate dai contribuenti che risultino inferiori alla predetta percentuale, dandone comunicazione agli interessati. Qualora non sia possibile, attraverso gli atti catastali, determinare la superficie, i Comuni richiedono, direttamente ai soggetti privati intestatari, la presentazione agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile.

La superficie deve essere calcolata sulla base di quanto previsto dall'Allegato C al D.P.R. 138/1998, che detta le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità a destinazione ordinaria. Tuttavia, in considerazione del fatto che quest'ultimo decreto (che in generale ha previsto la riforma del catasto, ad oggi non ancora attuata), si basa sulla classificazione delle unità in gruppi e categorie catastali non ancora vigenti, sono stati forniti i necessari criteri operativi per il raccordo con le categorie attualmente in vigore.

 

Per le unità immobiliari destinate ad abitazione di tipo privato e per i locali destinati a funzioni complementari (garage – box – cantine) e precisamente delle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11 e C/6 va calcolata la somma delle superfici dei:

a)                vani principali e accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi ecc.);

b)                vani accessori a servizio diretto dei principali in misura pari al 50% se comunicanti con i vani principali o 25% se non comunicanti

c)                balconi, terrazzi e simili di pertinenza esclusiva in misura del 30%, fino a 25 Mq e al 10% per la quota eccedente, se comunicanti con i vani principali (negli altri casi rispettivamente al 15% fino a 25 mq. e al 5% per la quota eccedente);

d)                area scoperta o assimilata di pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare, nella misura del 10% fino alla superficie dei vani principali e accessori a servizio diretto e del 2% per la parte eccedente;

e)                vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%;

 

Per le unità immobiliari destinate ad uso uffici e studi privati e precisamente della Categoria A/10  va calcolata la somma delle superfici dei:

a)                locali aventi funzione principale nella specifica categoria e locali accessori a servizio diretto degli stessi;

b)                locali accessori a servizio indiretto dei principali in misura pari al 50% se comunicanti con i principali o 25% se non comunicanti;

c)                balconi, terrazzi e simili in misura pari al 10%;

d)                area scoperta o assimilabile di pertinenza esclusiva alla singola unità immobiliare in misura pari al 10%.

 

 

1.    CHI DEVE PAGARE?

o     Sono tenuti al pagamento coloro che occupano o hanno a disposizione abitazioni o locali nel territorio del Comune di Roma a qualsiasi titolo.

 

2.    COSA SI DEVE FARE...

o     Quando si inizia ad utilizzare un immobile si deve presentare la DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE (Modulo)

o     Quando si lascia un immobile si deve presentare la DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE. (Modulo)

o     In caso di trasferimento si devono fare contestualmente DUE DICHIARAZIONI: quella di CESSAZIONE per l'immobile che si lascia e quella di NUOVA OCCUPAZIONE per l'immobile in cui si va (Modulo).

A. CHE COSA SI DEVE FARE SE SI PAGA IN DUE PER LO STESSO IMMOBILE?

E' necessario andare presso la Circoscrizione di appartenenza (o presso la U. O. Tributi) con la copia delle due dichiarazioni di iscrizione; compilare la dichiarazione di cessazione relativa ad una delle due iscrizioni e presentare la richiesta di rimborso per la duplicazione del pagamento.

B. CHE SI DEVE FARE SE SI PAGA DUE VOLTE PER LO STESSO IMMOBILE?

Si deve andare alla Circoscrizione di appartenenza (o presso la U. O. Tributi) con la cartella di pagamento e fare la richiesta di Rimborso specificando "per duplicazione".

A.  CHE SI DEVE FARE SE SI PAGA PER UN LOCALE CHE NON SI OCCUPA PIU'?

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica della cartella o dell'avviso di mora, oppure entro due anni dall'inizio dell'ultimo pagamento effettuato, andare presso la U. O. Tributi, fare la dichiarazione di cancellazione e presentare la richiesta di sgravio dal ruolo.

B.  CHE COSA SI DEVE FARE SE LA CARTELLA DI PAGAMENTO E' INTESTATA A PERSONA DECEDUTA?

E' necessario recarsi presso la Circoscrizione di appartenenza (o presso la U. O. Tributi) e compilare la DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE relativa alla persona deceduta (Modulo).
Quindi, chi ha la disponibilità dei locali deve presentare la DICHIARAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE (Modulo).

 

1.    ESENZIONE E RIDUZIONE

o     Hanno diritto alla riduzione del 20% della tassa i nuclei familiari con quattro o più figli con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 20.658,28 uro. Nel caso in cui si abbia più di quattro figli il reddito è elevato di 5.164,57 uro per ogni figlio successivo al quarto.

o     Hanno diritto alla riduzione del 25% della tassa coloro che vivono da soli, presentando la richiesta una sola volta.

o     Hanno diritto, presentando la richiesta coloro che pagano per abitazioni occupate da nuclei familiari nei quali convivono persone di oltre 60 anni disoccupati da almeno 2 anni, cassintegrati e lavoratori in mobilità da oltre sei mesi, lavoratori che hanno perso le indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente. In questi casi occorre inoltre dichiarare:
- che il reddito familiare non supera uro 12.111,95
- che complessivamente il nucleo familiare non possiede immobili con valore ai fini ICI superiore a uro 25.822,84.

o      che non si effettua sublocazione.


Coloro che hanno presentato la richiesta perché sono (o convivono con) anziani, disabili, portatori di gravi sindromi  che danno luogo ad esenzione del ticket sanitario, assistiti dai servizi sociali NON DEVONO RIPETERE LA RICHIESTA TUTTI GLI ANNI.

 

1.    INFORMAZIONI

Per chiedere tutte le informazioni di carattere generale ci si può collegare al sito web www.amaroma.it, ove è possibile anche stampare tutti i moduli necessari.

 

La Tassa è dovuta in proporzione alla superficie e all'uso dei locali e al numero di componenti il nucleo familiare effettivamente presente

Dove

I moduli per le richieste di variazioni o nuove iscrizioni sono allegati alla fattura semestrale o si possono ritirare presso le sedi dell'AMA o si possono scaricare dal sito www.amaroma.it

Come

Non è più necessario recarsi personalmente ad effettuare le operazioni di nuova iscrizione, cessazione o variazione, ma è sufficiente inviare gli stessi via Telefax o tramite e-mail.

Quando

La dichiarazione va presentata al più tardi entro il 20 gennaio per qualsiasi variazione (cambi di residenza, abbandono locali, ecc.) avvenuta nel corso dell'anno precedente.
Per il pagamento occorre attendere che venga recapitata la relativa Fattura.
Le informazioni possono essere richieste presso le sedi dell'AMA o lette sul sito
www.amaroma.it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Va inoltre rilevato che una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 9920 del 23 giugno 2003) ha ricordato che ogni cittadino è obbligato al pagamento della TaRi L'obbligo esiste anche nel caso in cui non siano stati prodotti rifiuti.

I giudici nel deliberare in questo senso hanno ricordato che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un obbligo per ogni Comune: la controprestazione del relativo servizio è a carico del cittadino. Il contributo, che ogni utente è tenuto a versare, è quindi un tributo a tutti gli effetti. Da questo ne consegue un obbligo di fatto: il tributo deve essere versato indipendentemente dall'utilizzo del servizio stesso. Ai fini del versamento del tributo, non è nemmeno necessario che all'interno dei locali si svolga una qualsiasi attività: questa, infatti, costituisce solo uno dei parametri sui quali viene quantificata la TaRi.

In altre parole, non servirà più dichiarare che gli immobili di proprietà siano sfitti e quindi "non produttivi" di rifiuti per non essere tenuti al pagamento del tributo.