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NETTEZZA URBANA |
Il Comune di Roma ha applicato dal 2003 la legge N.
22 del 1997 in base al quale i Comuni devono abolire la vecchia Tassa sui Rifiuti
(TaRSU) ed introdurre la nuova Tariffa Rifiuti (TaRi).
La gestione della TaRi è stata affidata all'AMA che
non si occupa solo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti e della
pulizia delle strade, ma cura anche gli aspetti amministrativi come invio delle
fatture, dichiarazioni, esenzioni, riduzioni ecc.
La TaRi viene calcolata non soltanto sui metri
quadrati dell'abitazione, ma considera anche il numero di componenti della
famiglia per tenere conto della quantità dei rifiuti effettivamente prodotti.
Ai fini del calcolo delle
superfici di riferimento delle unità
immobiliari, l'Agenzia del Territorio, con Provvedimento del 9 agosto 2005
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2005), ha fornito le
indicazioni per la determinazione della base imponibile in adempimento a quanto
previsto dalla legge Finanziaria 2005 (Legge 311/2004).
L'art. 1, comma 340, della legge
311/2004 stabiliva infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità
immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie
di riferimento non può essere inferiore all`80% della superficie catastale e
quindi sarà prerogativa dei Comuni provvedere d'ufficio a modificare le
superfici denunciate dai contribuenti che risultino inferiori alla predetta percentuale,
dandone comunicazione agli interessati. Qualora non sia possibile, attraverso
gli atti catastali, determinare la superficie, i Comuni richiedono,
direttamente ai soggetti privati intestatari, la presentazione agli uffici
provinciali dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale del
relativo immobile.
La superficie deve essere calcolata
sulla base di quanto previsto dall'Allegato C al D.P.R. 138/1998, che detta le
norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità a
destinazione ordinaria. Tuttavia, in considerazione del fatto che quest'ultimo
decreto (che in generale ha previsto la riforma del catasto, ad oggi non ancora
attuata), si basa sulla classificazione delle unità in gruppi e categorie
catastali non ancora vigenti, sono stati forniti i necessari criteri operativi
per il raccordo con le categorie attualmente in vigore.
Per le unità immobiliari
destinate ad abitazione di tipo privato e per i locali destinati a funzioni
complementari (garage – box – cantine) e precisamente delle categorie A/1, A/2,
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11 e C/6 va calcolata la somma delle
superfici dei:
a)
vani principali e accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli,
ingressi, corridoi ecc.);
b)
vani accessori a servizio diretto dei principali in misura pari al 50%
se comunicanti con i vani principali o 25% se non comunicanti
c)
balconi, terrazzi e simili di pertinenza esclusiva in misura del 30%,
fino a 25 Mq e al 10% per la quota eccedente, se comunicanti con i vani
principali (negli altri casi rispettivamente al 15% fino a 25 mq. e al 5% per
la quota eccedente);
d)
area scoperta o assimilata di pertinenza esclusiva dell'unità
immobiliare, nella misura del 10% fino alla superficie dei vani principali e
accessori a servizio diretto e del 2% per la parte eccedente;
e)
vani accessori a servizio diretto dei posti auto in misura pari al 50%;
Per le unità immobiliari
destinate ad uso uffici e studi privati e precisamente della Categoria
A/10 va calcolata la somma delle
superfici dei:
a)
locali aventi funzione principale nella specifica categoria e locali
accessori a servizio diretto degli stessi;
b)
locali accessori a servizio indiretto dei principali in misura pari al
50% se comunicanti con i principali o 25% se non comunicanti;
c)
balconi, terrazzi e simili in misura pari al 10%;
d)
area scoperta o assimilabile di pertinenza esclusiva alla singola unità
immobiliare in misura pari al 10%.
1.
CHI DEVE PAGARE?
o
Sono tenuti al
pagamento coloro che occupano o hanno a disposizione abitazioni o locali nel
territorio del Comune di Roma a qualsiasi titolo.
2. COSA SI DEVE FARE...
o
Quando si inizia ad
utilizzare un immobile si deve presentare la DICHIARAZIONE DI NUOVA
OCCUPAZIONE (Modulo)
o
Quando si lascia un
immobile si deve presentare la DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE. (Modulo)
o
In caso di
trasferimento si devono fare contestualmente DUE DICHIARAZIONI: quella
di CESSAZIONE per l'immobile che si lascia e quella di NUOVA OCCUPAZIONE per
l'immobile in cui si va (Modulo).
A. CHE COSA SI DEVE FARE SE SI PAGA IN DUE PER LO
STESSO IMMOBILE?
E' necessario andare presso la Circoscrizione di
appartenenza (o presso la U. O. Tributi) con la copia delle due dichiarazioni
di iscrizione; compilare la dichiarazione di cessazione relativa ad una delle
due iscrizioni e presentare la richiesta di rimborso per la duplicazione del
pagamento.
B. CHE SI DEVE FARE SE SI PAGA DUE VOLTE PER LO
STESSO IMMOBILE?
Si deve andare alla Circoscrizione di appartenenza (o
presso la U. O. Tributi) con la cartella di pagamento e fare la richiesta di
Rimborso specificando "per duplicazione".
A. CHE SI DEVE FARE SE SI PAGA PER UN LOCALE CHE NON SI
OCCUPA PIU'?
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica della
cartella o dell'avviso di mora, oppure entro due anni dall'inizio dell'ultimo
pagamento effettuato, andare presso la U. O. Tributi, fare la dichiarazione di
cancellazione e presentare la richiesta di sgravio dal ruolo.
B. CHE COSA SI DEVE FARE SE LA CARTELLA DI PAGAMENTO E'
INTESTATA A PERSONA DECEDUTA?
E' necessario recarsi presso la Circoscrizione di
appartenenza (o presso la U. O. Tributi) e compilare la DICHIARAZIONE DI
CESSAZIONE relativa alla persona deceduta (Modulo).
Quindi, chi ha la disponibilità dei locali deve presentare la DICHIARAZIONE
DI NUOVA OCCUPAZIONE (Modulo).
1.
ESENZIONE E
RIDUZIONE
o
Hanno diritto alla riduzione
del 20% della tassa i nuclei familiari con quattro o più figli con un reddito
complessivo del nucleo familiare non superiore a 20.658,28
uro. Nel caso in
cui si abbia più di quattro figli il reddito è elevato di 5.164,57
uro per
ogni figlio successivo al quarto.
o
Hanno diritto alla
riduzione del 25% della tassa coloro che vivono da soli, presentando la
richiesta una sola volta.
o
Hanno diritto,
presentando la richiesta coloro che pagano per abitazioni occupate da nuclei
familiari nei quali convivono persone di oltre 60 anni disoccupati da almeno 2
anni, cassintegrati e lavoratori in mobilità da oltre sei mesi, lavoratori che
hanno perso le indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente.
In questi casi occorre inoltre dichiarare:
- che il reddito familiare non supera
uro 12.111,95
- che complessivamente il nucleo familiare non possiede immobili con valore ai
fini ICI superiore a
uro 25.822,84.
o
che non si effettua sublocazione.
Coloro che hanno presentato la richiesta perché sono (o convivono con) anziani,
disabili, portatori di gravi sindromi
che danno luogo ad esenzione del ticket sanitario, assistiti dai servizi
sociali NON DEVONO RIPETERE LA RICHIESTA TUTTI GLI ANNI.
1. INFORMAZIONI
Per chiedere tutte le informazioni di carattere
generale ci si può collegare al sito web www.amaroma.it, ove è possibile anche stampare tutti i moduli necessari.
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La Tassa è dovuta in proporzione alla superficie e all'uso dei locali e al numero di componenti il nucleo familiare effettivamente presente |
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Dove |
I
moduli per le richieste di variazioni o nuove iscrizioni sono allegati alla
fattura semestrale o si possono ritirare presso le sedi dell'AMA o si possono
scaricare dal sito www.amaroma.it |
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Come |
Non
è più necessario recarsi personalmente ad effettuare le operazioni di nuova
iscrizione, cessazione o variazione, ma è sufficiente inviare gli stessi via
Telefax o tramite e-mail. |
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Quando |
La dichiarazione va presentata al più tardi entro il 20 gennaio per
qualsiasi variazione (cambi di residenza, abbandono locali, ecc.) avvenuta
nel corso dell'anno precedente. |
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Va inoltre rilevato che una sentenza della Corte di
Cassazione (la n. 9920 del 23 giugno 2003) ha ricordato che ogni cittadino è
obbligato al pagamento della TaRi L'obbligo esiste anche nel caso in cui
non siano stati prodotti rifiuti.
I giudici nel deliberare in questo senso hanno
ricordato che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un obbligo per ogni
Comune: la controprestazione del relativo servizio è a carico del cittadino. Il
contributo, che ogni utente è tenuto a versare, è quindi un tributo a tutti gli
effetti. Da questo ne consegue un obbligo di fatto: il tributo deve essere
versato indipendentemente dall'utilizzo del servizio stesso. Ai fini del
versamento del tributo, non è nemmeno necessario che all'interno dei locali si
svolga una qualsiasi attività: questa, infatti, costituisce solo uno dei
parametri sui quali viene quantificata la TaRi.
In altre parole, non servirà più dichiarare che gli
immobili di proprietà siano sfitti e quindi "non produttivi" di
rifiuti per non essere tenuti al pagamento del tributo.