CONTRATTI AGEVOLATI NEL COMUNE DI ROMA


Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di un accordo territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004, è possibile stipulare contratti di locazione agevolati che consentono alle parti di poter godere di diversi benefici e più precisamente:

 

     - agevolazioni per il locatore:

 

-       Sconto del 40,5% sull'imposta IRPEF

 

-       Non tassabilità per i canoni non riscossi ai fini dell'IRPEF

 

-       Tassazione delle spese di registro ridotta al 70%

 

-       Riduzione o abolizione dell'imposta ICI per le abitazioni locate in relazione al contingente stanziato annualmente dal Comune di Roma (controllare annualmente sul sito web www.comune.roma.it); N. B.: Non è possibile autoridursi la tassazione dell’ICI di propria iniziativa ma è necessario seguire le modalità previste dal Comune di Roma per la concessione del contributo e compilando l’apposito Modulo di richiesta.

 

-  agevolazioni per il conduttore:

 

-       Detrazioni ai fini dell'IRPEF per canoni di locazione pagati da conduttori meno abbienti

 

L'ambito di applicazione dell'Accordo è esclusivamente per il territorio del Comune di Roma che viene suddiviso in 165 zone omogenee individuate dall'Agenzia del Territorio.

Per dette zone omogenee vengono definite fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile a loro volta suddivise in tre sub-fasce (minima, media e massima).

Le parti devono stipulare i contratti di locazione rispettando quanto disposto dal testo stilato nell'Accordo, mentre non è necessario allegare il modulo ove compaiono le caratteristiche dell’immobile e i relativi conteggi che determinano il canone salvo che non si intenda concorrere alla riduzione o annullamento dell’ICI rientrando negli stanziamenti annuali del comune di Roma (nel qual caso va allegato anche il modulo asseverato da una delle associazioni di categoria che hanno contribuito alla realizzazione dell’Accordo).

Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all'interno della fascia di oscillazione sulla base di elementi oggettivi presenti nell'appartamento.

I metri quadrati dell'unità immobiliari sono dati dalla somma dei seguenti elementi:

 

a) l'intera superficie calpestabile;

b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;

c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;

d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;

f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.

g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto del 5%.

 

La superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70  è conteggiata al 70%.

Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.

Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6.

Il valore unitario al mq. delle fasce e delle sub-fasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq..

 

Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4%, per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 6% per i contratti di durata di sei anni o superiore, a valere per l'intera durata contrattuale.

 

Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

 

Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato e con  elettrodomestici  completamente funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 20%.

 

Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio “normale”, che come tale si colloca nella fascia di oscillazione “media”, per ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento, di uno stato di manutenzione generale normale.

La definizione del canone effettivamente applicabile, all'interno delle singole sub-fasce (minima, media, massima), sarà determinata in riferimento allo stato di manutenzione dell'alloggio e dello stabile, dalla tipologia, dai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento che lo caratterizzi tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, infissi, etc..

Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al dieci per cento per alloggi situati al piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al piano attico, il canone sarà incrementato del 10%.

Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat. L'adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.

 

PARAMETRI

 

All'interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce; per l'individuazione delle sub-fasce  si tiene conto dei seguenti elementi:

 

1.   Posto auto;

2.   Cortile d'uso comune, storico o attrezzato a verde;

3.   Cantina;
4.   Terrazza o balcone;

5.   Area verde di pertinenza;

6.   Impianto di condizionamento;

7.   Impianto sportivo di pertinenza;

8.   Doppi servizi;

9.   Porta blindata;

10. Doppi vetri;

11. Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;

12. Stabile ultimato o ristrutturato negli ultimi 10 anni;

13. Sistema di sicurezza o sistema di allarme;

14. Cucina abitabile con finestra;

15. Citofono o Videocitofono;

16. Antenna centralizzata o impianto satellitare;

17. Riscaldamento autonomo;

18. Palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti a piano;

19. Strutture di superamento di barriere architettoniche.