CONTRATTI AGEVOLATI NEL
COMUNE DI ROMA
Secondo
quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n.
- agevolazioni per il locatore:
- Sconto del
40,5% sull'imposta IRPEF
- Non
tassabilità per i canoni non riscossi ai fini dell'IRPEF
- Tassazione
delle spese di registro ridotta al 70%
-
Riduzione o abolizione dell'imposta ICI per le
abitazioni locate in relazione al contingente stanziato
annualmente dal Comune di Roma (controllare annualmente sul sito web www.comune.roma.it); N. B.: Non è
possibile autoridursi la tassazione dell’ICI di propria iniziativa ma è
necessario seguire le modalità previste dal Comune di
Roma per la concessione del contributo e compilando l’apposito Modulo di
richiesta.
- agevolazioni
per il conduttore:
- Detrazioni
ai fini dell'IRPEF per canoni di locazione pagati da conduttori meno abbienti
L'ambito di applicazione
dell'Accordo è esclusivamente per il territorio del Comune di Roma che viene suddiviso
in 165 zone omogenee individuate dall'Agenzia del Territorio.
Per dette zone omogenee vengono
definite fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile a loro
volta suddivise in tre sub-fasce (minima, media e massima).
Le parti devono stipulare i contratti di locazione rispettando
quanto disposto dal testo stilato nell'Accordo, mentre non è necessario
allegare il modulo ove compaiono le caratteristiche dell’immobile e i relativi
conteggi che determinano il canone salvo che non si intenda
concorrere alla riduzione o annullamento dell’ICI rientrando negli stanziamenti
annuali del comune di Roma (nel qual caso va allegato anche il modulo
asseverato da una delle associazioni di categoria che hanno contribuito alla
realizzazione dell’Accordo).
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare
è determinato dalle parti all'interno della fascia di oscillazione sulla base
di elementi oggettivi presenti nell'appartamento.
I metri quadrati dell'unità immobiliari sono dati
dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie calpestabile;
b) il 50% della superficie delle autorimesse singole;
c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso
comune;
d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri
accessori simili;
e) il 15% della
superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del
conduttore;
f) il 10% della superficie
condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità
immobiliare.
g) la superficie di cui alla lettera
a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto del 5%.
La
superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70 è conteggiata al 70%.
Per
gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è
aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.
Per
gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è
aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6.
Il
valore unitario al mq. delle fasce e delle sub-fasce di oscillazione potrà
essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia
pari o superiore ai 120 mq..
Ove le singole parti
contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni potrà subire nei valori minimo e
massimo un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4%,
per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 6% per i contratti di
durata di sei anni o superiore, a valere per l'intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui
all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione
dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei
valori minimo e massimo un aumento del 15 per cento, a valere per l’intera
durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie
di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Per le unità immobiliari
completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle
sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 20%.
Al fine di individuare
la specifica fascia di oscillazione di riferimento,
per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti
convengono sulla definizione di alloggio “normale”, che come tale si colloca
nella fascia di oscillazione “media”, per ogni unità abitativa che sia dotata
di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito
rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete
fognante, di idoneo impianto di riscaldamento, di uno stato di manutenzione
generale normale.
La definizione del canone
effettivamente applicabile, all'interno delle singole sub-fasce (minima, media,
massima), sarà determinata in riferimento allo stato di manutenzione
dell'alloggio e dello stabile, dalla tipologia, dai servizi utilizzabili quali
mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento che lo caratterizzi tra
quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture,
infissi, etc..
Il canone individuato sarà
diminuito di una percentuale pari al dieci per cento per alloggi situati al
piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore, mentre
per gli alloggi situati al piano attico, il canone sarà incrementato del 10%.
Il
canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat.
L'adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene
fatta richiesta.
PARAMETRI
All'interno delle fasce di oscillazione del canale
agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce; per l'individuazione delle
sub-fasce si tiene conto dei seguenti
elementi:
1. Posto
auto;
2. Cortile d'uso comune, storico o attrezzato a
verde;
3. Cantina;
4. Terrazza o balcone;
5. Area verde di pertinenza;
6. Impianto di condizionamento;
7. Impianto sportivo di pertinenza;
8. Doppi servizi;
9. Porta blindata;
10. Doppi
vetri;
11.
Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o oltre;
12.
Stabile ultimato o ristrutturato negli ultimi 10 anni;
13.
Sistema di sicurezza o sistema di allarme;
14. Cucina
abitabile con finestra;
15. Citofono o Videocitofono;
16.
Antenna centralizzata o impianto satellitare;
17.
Riscaldamento autonomo;
18.
Palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti a
piano;
19.
Strutture di superamento di barriere architettoniche.