Le categorie sotto elencate vengono assegnate alle unità
immobiliari al fine di poter attribuire la rendita catastale.
 

QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE

 

I.- IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

GRUPPO A

A/1   Abitazioni di tipo signorile

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

A/2   Abitazioni di tipo civile

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture per fabbricati di tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

A/3   Abitazione di tipo economico

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati costruiti in economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti
tecnologici limitati al solo indispensabile. Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di  tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

A/4   Abitazione di tipo popolare

Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

A/5   Abitazione di tipo ultrapopolare

                 (in disuso)


                   

A/6   Abitazioni di tipo rurale  

                   (in disuso)

A/7  Abitazioni in villini

Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive,  tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari che lo compongono, di aree coltivate o no a giardino.

A/8  Abitazioni in ville

Per ville devono intendersi quei fabbricati caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino edificati in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all'ordinario.

A/9   Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Si iscrivono in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni ed i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare. E' però compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

A/10 Uffici e studi privati

A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

 Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.

 

 

GRUPPO B

B/1   Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme

Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell' art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D. L. 9 aprile 1948, n. 514.

 

 

B/2   Case di cura ed ospedali

Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi  e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni se non hanno fine di lucro.

B/3   Prigioni e riformatori

B/4   Uffici pubblici

B/5   Scuole, laboratori scientifici

Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell' art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

B/6   Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi.
              

         Quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto  tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali.
Quando hanno fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l' uso ordinario della stessa.

B/7   Cappelle ed oratori non destinati all' esercizio pubblico dei culti

B/8   Magazzini sotterranei per deposito di derrate



 

GRUPPO C

C/1   Negozi e botteghe, compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, ed i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai etc.

C/2   Magazzini e locali di deposito, fienili non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall' abitazione e quei locali adibiti a contenere merci, manufatti, prodotti, derrate, etc. ma che non abbiano apprestamenti per mostre

C/3   Laboratori per arti e mestieri, impianti per lavaggio auto (se dotati di attrezzature semplici) e, comunque, quei locali nei quali gli artigiani provvedono alla lavorazione di semilavorati in prodotti finiti.

C/4   Fabbricati e locali per esercizi sportivi

Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

C/5   Stabilimenti balneari e di acque curative

Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.

C/6    Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

Costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell' art. 10 della legge 11 agosto 1939 n. 1249 come modificato dal D. L. 9 aprile 1948, n. 514.

C/7   Tettoie chiuse od aperte