IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante
misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n.
46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento
di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive
ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della
disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione
dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda
di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati
requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa
licenza di esercizio e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006,
n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n.
228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
regolamentare.
Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
2007, n. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva
per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
159/2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n.
0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
Adotta
il seguente
REGOLAMENTO
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente
decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi
o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione
si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come
segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione
e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa
specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per
materia ai sensi dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230) e
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre
2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), è il seguente:
«13. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici;
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.», (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis). 3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge
5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59), sono i seguenti:
«Art. 8 (Finanziamento dell'attività di
normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per l'attivtà di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica,
di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata
sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.».
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i
collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere
rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di
quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti
disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la
terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entita' delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.», è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, Supplemento
Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.», è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, recante «Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché
per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al
registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1
della legge. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2000, n. 272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa
licenza di esercizio.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999,
n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
maggio 2006, n. 110) convertito in legge 12 luglio 2006, n. 228, recante
«Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di
istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160), è il
seguente:
«1-quater. (Proroga di termine in materia di
patrimonio abitativo). - 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato fino all'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque
non oltre il 1° gennaio 2007.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito,
con modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante « Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione
legislativa.» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47,
Supplemento Ordinario), è il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di
costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termine
previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è
prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme
sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli
articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento
di cui al primo periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del
presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui
l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione
del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso
l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza
impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali
preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla
loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a
contenere il degrado normale d'uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali
che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la
struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso
secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto
di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti
all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei
dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa
alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in
corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché
i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati
alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di
consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori,
l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e
manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese,
iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito
registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore
individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi
preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui
all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale
funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra
attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di
cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate
nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano,
altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui
al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle
imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici
tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente
alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i
quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono
stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992.
Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per
l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle
imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.», è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento Ordinario.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante
«Legge-quadro per l'artigianato», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
agosto 1985, n. 199.
Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), è' il seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). -
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso
o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi
o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale
e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del
patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può
richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita'
soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione può
essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della
dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio
dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di
accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
dei suoi effetti, salvo che, ove ciò' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di
pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono
sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni,
scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi
da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivitaàe di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione
dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Il decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato 11 giugno1992, recante «Approvazione dei modelli
dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle
imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.», è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
«Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
supplemento ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti
tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un
anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio
installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le
prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi
anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa
da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano,
altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo
4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività
di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere
inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.
Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione,
nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica
richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo
7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per
tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole
unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il
progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA
resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200
mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a
maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti
relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se
sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o
gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la
regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e
alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono
parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano
redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di
sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con
pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa
tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto
presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare
riferimento nella dichiarazione di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini
previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano
gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente
e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti
realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI
o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di
sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso
abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine
dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i
contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Note all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante «Applicazione
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita'
industriali.», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93,
S.O.), è il seguente:
«Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1.
Nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle attività
industriali i fabbricanti sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza del lavoro, di
prevenzione incendi e di tutela della popolazione e dell'ambiente. In
particolare i fabbricanti devono ottenere dal competente Comando dei vigili del
fuoco le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi previste dalle norme
vigenti ed uniformarsi alle disposizioni contenute nel:
a) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;
b) regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
c) testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
d) decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
e) decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303;
f) legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modifiche, integrazioni e decreti applicativi;
g) decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
h) legge 7 dicembre 1984, n. 818;
i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
2. Il richiamo alle disposizioni di cui al
comma 1 va esteso alle successive modificazioni ed integrazioni nonché ai
decreti applicativi.
Art. 7.
Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui
all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile
tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed
effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto,
la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento,
ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella
dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è
espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti
dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai
responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di
cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del
presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può
essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di
aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente
articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non
sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il
ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3,
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è
enuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma
2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia,
tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte
dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle
apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende
fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative
componenti tecniche da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi
destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della
dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i
relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza
prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel
caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi
sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui
all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6
kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i
casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di
gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità
competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione
di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore
di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la
fornitura.
Art. 9.
Certificato di agibilità
1. Il certificato
di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della
dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10.
Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione
ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del
progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del
successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di
cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e
montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.
Nota all'articolo 10:
Per il decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, si vedano la nota alle premesse.
Art. 11.
Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del
progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento
o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a),
b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello
unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la
dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o
il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme
vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di
costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività
deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente
al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della
dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto,
che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle
imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e
notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla
irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e
42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'articolo 11:
Il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, recante «testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), è il
seguente:
«Art. 5. (R) (Sportello unico per l'edilizia)
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; articolo
220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). - 1. Le amministrazioni comunali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa provvedono, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire
un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti
fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività (7)
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio
attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni
altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei
provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di
chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei
certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le
prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del
territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione
comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in
ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare
riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del
testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di
agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non
siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non
possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20,
comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove
necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti
necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio.
Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del
competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche
di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della
circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di
edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel
mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo
8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati,
previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli
articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per
l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorita' competente in tema
di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.».
Il testo dell'articolo 14 della legge 24
novembre1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.), è il seguente:
«Art. 14. (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata
per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli
residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono
trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria,
i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o
della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste
dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione
che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo
137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la
residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è
obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla
scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto. Il testo degli articoli 20, comma 1, e
42,comma 1, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.», (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), sono i seguenti:
«Art. 20. (Funzioni delle camere di commercio,
industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli
uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla
tutela della proprietà industriale.».
«Art. 42. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60,
comma 10, del decreto 4 agosto 1988, n. 375 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'articolo 23, comma 6, del decreto 4 giugno
1993, n. 248 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'articolo io, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in
cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni
pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente
per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
Art. 12.
Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o
ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1
l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti
indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli
impianti.
Art. 13.
Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal
presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché
il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento
riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo
espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione
di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa
documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,
l'immobile.
Art. 14.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione
dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica
svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il
2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.
Note all'articolo 14:
Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46, si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
recante «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità
sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179).
Convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597
(Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233), è il seguente:
Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre
1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo
51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di
ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale
dell'ENPI.
Art. 15.
Sanzioni
1. Alle violazioni
degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le
sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento
all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di
pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso
verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che
provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di
particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime
imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la
progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice
Civile, i patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto
al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 182
Note all'articolo 15:
Il testo dell'articolo 1418 del Codice Civile, è
il seguente:
«Art. 1418. (Cause di nullita' del contratto).
- Il contratto e' nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la
legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno
dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità
dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei
requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.».
Allegato I
(di cui all'art. 7)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE Il sottoscritto
............................................................................................................................................................ titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
................................................................................ operante nel settore
............................................................. con sede in via
............................................................ ......................... n. ....................... comune
..................................(prov. ................) tel
........................................... part. IVA .............................................................. □ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n.
581) della Camera C.I.A.A. di ...................................... □ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiana (l.
8/8/1985, n. 443) di ............................................. n.
......................... esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)
................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. inteso come: □ nuovo
impianto □
trasformazione □
ampliamento □ manutenzione straordinaria □ altro (1)
................................................................................................................................................................ Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas
distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a
famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima
impegnabile. commissionato da:
.................................................................................................
installato nei locali siti nel comune di
....................................... (prov. ............) via
...................................................................... n.
.............. scala ............. piano ............ interno .......... di
proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
.................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................... DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato
realizzato in modo conforme alla regola del'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle
condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare: □ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .......................................................................................... □ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
............................................................................................ .................................................................................................................................................................................... □ installato componenti e materiali adatti al luogo di
installazione (artt. 5 e 6); □ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della
funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle
norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori: □ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); □ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); □ schema di impianto realizzato (6); □ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali
già esistenti (7); □ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali. Allegati facoltativi (8): ............................................................. ............................................................. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da
manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di
manutenzione o riparazione. |
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data .................................. |
Il responsabile tecnico ...................................... (timbro e firma) |
l dichiarante ................................. (timbro e firma) |
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AVVERTENZA PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o
del proprietario, art. 8 (9) |
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Legenda:
1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con
"altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato
in modo fisso.
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando
ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, estremi di iscrizione
nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3) Citare la o le norme tecniche e di legge,
distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle
verifiche,
4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia
variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere
le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica
prevenzione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve contenere, per i prodotti
doggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove
esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da
istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il
firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti
conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare
l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento
dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli
apparecchi installato od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e
potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di
ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti
della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi,
ove previsto).
6) Per schema dell'impianto realizzato si intende
la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto
quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state
apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e
manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile,
nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi
(ove richiesto).
7) I riferimenti sono costituiti dal nome
dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a
dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di
rispondenza (art. 7, c. 6).
nel caso che parte dell'impianto sia predisposto
da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas),
la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio: eventuali certificati dei risultati
delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o
trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice
è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli
impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi
dell'art. 3.
Allegato II
(di cui all'art. 7)
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non
installatrici Il sottoscritto ............................................................................................................................................................ qualifica
................................................................................................................................................................... responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non
installatrice (ragione sociale) ..................................... ................................................................................................................................................................................ operante nel settore
............................................................. con sede in via
............................................................ ......................... n. ....................... comune
..................................(prov. ................) tel
........................................... fax ..............................................................
E-mail box
......................................@................................................. esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)
................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. inteso come: □ nuovo
impianto □
trasformazione □ ampliamento
□ manutenzione straordinaria □ altro (1)
................................................................................................................................................................ Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas
distribuito: canalizzato della 1a - 2 a - 3a
famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima
impegnabile. installato nei locali siti nel comune di ..........................................................................
(prov. ...............................) via
...................................................................... n.
................. scala .............. piano .............. interno
................. di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
............................................................................... .................................................................................................................................................................................... in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso: □ industriale □ civile □ commerciale □ altri usi DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato
realizzato in modo conforme alla regola del'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle
condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare: □ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
.......................................................................................... □ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
............................................................................................ .................................................................................................................................................................................... □ installato componenti e materiali adatti al luogo di
installazione (artt. 5 e 6); □ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della
funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. Allegati obbligatori: □ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); □ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); □ schema di impianto realizzato (6); □ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali
già esistenti (7); Allegati facoltativi (8): ............................................................. ............................................................. DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da
manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione. |
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data .................................. |
Il dichiarante ................................. (timbro e firma) |
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Il legale rappresentante dell'impresa
.............................................................
(timbro e firma) |
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Legenda:
1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con
"altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato
in modo fisso.
2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando
ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, estremi di iscrizione
nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
3) Citare la o le norme tecniche e di legge,
distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle
verifiche,
4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia
variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere
le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica
prevenzione incendi (ove richiesta).
5) La relazione deve contenere, per i prodotti
doggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove
esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da
istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il
firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti
conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare
l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento
dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli
apparecchi installato od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e
potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di
ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti
della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi,
ove previsto).
6) Per schema dell'impianto realizzato si intende
la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto
quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state
apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e
manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile,
nello schema dell'impianto preesstente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi
(ove richiesto).
7) I riferimenti sono costituiti dal nome
dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a
dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di
rispondenza (art. 7, c. 6).
nel caso che parte dell'impianto sia predisposto
da altra imprea (ad esempio ventilazione e scarico fume negli impianti a gas),
la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
8) Esempio: eventuali certificati dei risultati
delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o
trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.