REGISTRAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI
IMMOBILI
Dall'entrata in vigore della legge 431/98 sussiste l'obbligo di registrazione
di tutti i contratti di locazione di immobili, per periodi superiori ai 30
giorni senza distinzione di importo - comunque stipulati - entro 30 giorni
dalla stipula. L'imposta da versare è pari al 2% annuo calcolata sul canone
annuo: qualora l'importo fosse inferiore a €uro 67,00 (sessantasette/00) la
tassa minima rimane sempre pari a €uro 67,00 (sessantasette/00).
Il costo delle spese di registro va
diviso a metà tra le parti secondo quanto dispone l’art. 8 della Legge 392/78
mentre il costo delle marche da bollo da applicare sui contratti rimane a
carico del solo conduttore secondo quanto dispone il Decreto Ministeriale
30-12-2002 pubblicato sul Supplemento Ordinario N. 59 della Gazzetta Ufficiale
n. 85 dell’11 aprile 2003 che, nei testi dei contratti tipo previsti dalla
Legge 431/1998, recita “Tutte le spese di bollo,
di quietanza e di esazione canoni, sono
a carico del conduttore”.
L'obbligo
di registrazione sussiste anche per i contratti stagionali di durata inferiore
all'anno (esempio: affitto di casa per vacanze se superiore ai trenta giorni).
CONTRATTI
PLURIENNALI
In
caso di contratti di durata pluriennale il versamento dell
In
caso di cessazione anticipata o di non svolgimento del contratto si darà luogo
al rimborso dell
GARANZIA FIDEIUSSORIA
Nel caso in cui il pagamento del canone
venga garantito con una fideiussione, l'imposta di registro sulla fideiussione
è dovuta soltanto se detta fidejussione è stata stipulata da un soggetto
diverso dalle parti contraenti fatta esclusione per gli istituti di credito.
Nel caso in cui sia una delle parti o un istituto di credito a prestare la
garanzia fidejussoria, quindi, non è dovuta alcuna imposta oltre all’imposta di
registro. Se la garanzia è prestata da un soggetto diverso, allora è dovuta
un'imposta pari allo 0,50%
dell'importo della fideiussione da corrispondere una tantum (ha una
copertura pari alla durata del contratto e si versa tutta in corrispondenza
della prima registrazione) con il Codice
Tributo 109T mediante modello F23. L'importo da garantire è costituito dal
canone annuo più le spese, moltiplicati per il numero di anni di durata della
locazione escluse le proroghe.
VERSAMENTO
IMPOSTA DI REGISTRO
Il
versamento dell
Pertanto,
in sintesi, una volta stipulato un contratto di locazione, entro 30 giorni
dalla data del medesimo, va ritirato presso la propria banca il Modulo F23
(scaricabile in formato .pdf compilabile) da compilare nel modo seguente:
NELLA PARTE SUPERIORE:
- Barrare la casella DELEGA IRREVOCABILE ALLA BANCA
- Riempire le due caselle BANCA e DIPENDENZA
DATI ANAGRAFICI:
- Riempire il campo 1 con i dati relativi al proprietario
(locatore).
- Riempire il campo 2 con i dati relativi all
DATI DEL VERSAMENTO:
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Codice Ufficio |
RCB per
l |
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Causale |
R P |
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Anno |
Anno di stipula del Contratto |
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Numero |
Non inserire nulla (la casella serve solo per il
pagamento della tassa negli anni successivi) |
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Contenzioso |
Nulla |
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Descrizione |
Contratto di locazione |
|
Importo |
2% del canone relativo al primo anno di locazione |
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Importo complessivo |
2% del canone relativo all |
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Firma |
Firma del locatore |
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Codici Tributo
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Tipo |
Codici |
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locazione abitazione (primo anno) |
115T 2% del canone annuo |
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locazione abitazione (intero periodo) |
107T 2% intero corrispettivo |
|
locazione fondo rustico |
108T 0,5% intero corrispettivo |
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comodato |
109T Euro 168, 00 (tassa fissa) |
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costituzione associazione |
109T Euro 168, 00 (tassa fissa) |
|
preliminare compravendita |
109T 0,5% della caparra e 3% dell’acconto 104T per la parte a quota fissa ( €uro 160,00) |
|
Garanzia fideiussoria per locazione |
109T 0,5% del canone intero periodo |
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cessione azienda |
109T 3% del corrispettivo |
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affitto o gestione azienda da persona fisica |
109T 3% dell'intero corrispettivo |
|
affitto o gestione azienda da soggetto I.V.A. |
109T Euro 168, 00 (tassa fissa) |
Una
volta pagata la tassa di registro, va riempito il Modulo Mod. 69 da ritirare
presso l'Agenzia delle Entrate o da scaricare in formato .pdf compilabile, in
questo sito, sotto la sezione “MODULI” e va consegnato in uno con la ricevuta
del pagamento della tassa e tre copie del contratto con marca da bollo
su ciascuna copia per a €uro 14,62 per ogni 4 pagine e comunque per ogni 100
righe.
Per
la tassa per gli anni successivi è sufficiente pagare la tassa in banca
sempre sul Modulo
F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile) riempiendolo come nel
caso della prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice
Tributo" il N. 112T, inserendo sotto la dizione anno l'anno
di stipula e sotto la dizione Numero il numero scritto a penna che
compare sul contratto registrato nel timbro apposto in occasione della prima
registrazione dall'Agenzia delle Entrate.
Per
pagare la tassa per proroga contratto è sufficiente pagare la tassa in
banca sempre sul Modulo
F23 (scaricabile in formato .pdf compilabile), riempiendolo come nel
caso di prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice
Tributo" il N. 114T, inserendo sotto la dizione anno l
In caso di cessazione del contratto registrato per l
In caso di risoluzione anticipata del contratto, per pagare la tassa
per la risoluzione è sufficiente pagare la tassa (nella misura fissa di
€uro 67,00 ) in banca sempre sul Modulo F23
(scaricabile in formato .pdf compilabile) riempiendolo come nel caso della
prima registrazione: come codice ufficio mettere lo stesso di quello che
compare nella prima registrazione, ma inserendo nella casella "Codice
Tributo" il codice 113T, inserendo sotto la dizione anno l
Nel caso in cui un
locatore ceda in locazione un appartamento ad uso ufficio a persona giuridica e
i titolari di questa nel corso del contratto cessino la prima società e
continuino l’attività con una nuova società è possibile proseguire il contratto
senza riiniziare la decorrenza dello stesso pagando €uro 67 con modulo F23,
mettendo al primo posto il vecchio conduttore e al secondo il nuovo, inserendo
la causale 110T (cessione contratto locazione), sotto la
dizione anno l’anno in cui è stato sottoscritto il contratto e sotto la dizione
numero il numero apposto a penna nel timbro dell’Agenzia delle Entrate.
CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI
AD IVA
Ai sensi del comma
10-quinquies dell’ articolo 35 del decreto legge 223/2006, i contratti di
locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, già assoggettati ad imposta sul
valore aggiunto in base alle disposizioni in vigore prima del decreto legge
devono essere obbligatoriamente registrati.
In sede di registrazione è possibile esercitare
l’opzione per l’imponibilità ai fini IVA relativamente alle locazioni di
immobili strumentali.
Alla luce di quanto sopra, tutti i contratti di
locazione che in vigore alla data del 4 luglio 2006, soggetti ad Iva, che
avevano scontato l'imposta di registro in misura fissa saranno assoggettati
all’imposta di registro, secondo le modalità disciplinate dal richiamato
provvedimento.
PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
La registrazione è soggetta ad una
doppia tassazione: una tassa fissa di €uro 168,00 ed una tassa commisurata
all’importo versato; se l’importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria la tassa di registro ammonta all’ 0,5% dell’importo versato
mentre se l’imputazione è a titolo di acconto la percentuale da versare è pari
al 3% dell’importo.
Naturalmente quanto versato verrà
detratto dal notaio in sede di rogito definitivo dall’imposta di registro da
versare per l’atto di compravendita.
In caso di ritardata od omessa prima registrazione
vanno pagate, oltre al tributo del 2% sul canone annuo da versare per prima
registrazione, le seguenti percentuali di mora
sempre con Modulo F23
(scaricabile in formato .pdf compilabile) sul quale, come codice tributo, va
inserito 671T
RITARDO
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PERCENTUALE
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Oltre il 30° giorno, ma entro il 90° |
15% dell |
|
Oltre il 60° giorno, ma entro 1 anno |
24% dell |
|
Oltre 1 anno e 30 giorni |
30% dell |
In caso di
ritardato od omesso pagamento dei rinnovi annuali, oltre al tributo pari al 2%
del canone annuale, vanno pagate le
seguenti percentuali di mora sempre con Modulo F23
(scaricabile in formato .pdf compilabile) sul quale, come codice tributo, va
inserito 671T
RITARDO
|
PERCENTUALE
|
|
Oltre il 30° giorno, ma entro il 60° |
3,75% dell |
|
Oltre il 60° giorno, ma entro 1 anno |
6% dell |
Sedi Agenzie delle Entrate
per la registrazione di
contratti di locazione
- Ufficio Roma 1, Via Ippolito Nievo
N. 36
- Ufficio Roma 2, Largo Mossa N. 8
- Ufficio Roma 3, Via di Settebagni N. 384
- Ufficio Roma 4, Via Marcello Boglione N. 7
- Ufficio Roma 5, Via di Torre Spaccata N. 110
- Ufficio Roma 6, Via Canton N. 20
- Ufficio Roma 7, Via Canton N. 10
- Ufficio Roma 8, Via De Gasperi N. 4 - POMEZIA
Ulteriori notizie si possono rilevare dalla GUIDA
ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE pubblicata dall’Agenzia delle
Entrate sul sito: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebaed24942c624e/guida4locazione_07.pdf