
DENUNCIA CESSIONE FABBRICATO
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 1978, N. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione
e la repressione di reati gravi
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Omissis
Art. 12) - Chiunque cede la proprietà o il godimento o a
qualunque altro consente, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di
un fabbricato o di una parte di esso ha l'obbligo di comunicare
all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla
consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le
generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o
di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo
comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione , all'autorità di
pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati
successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in
vigore del decreto-legge.
La comunicazione di
cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini
vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di
violazione delle disposizioni
indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
uro
uro 1.549,37. La violazione è accertata
dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune
ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i
proventi sono dovuti al comune. Si applicano, per quanto non previstole
disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.