DENUNCIA CESSIONE FABBRICATO

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 1978, N. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione
e la repressione di reati gravi

Il modulo

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Omissis

Art. 12) - Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro consente, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione , all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da uro 103,29 a uro 1.549,37. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono dovuti al comune. Si applicano, per quanto non previstole disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.