Capo VI: Della locazione
Sezione I: Disposizioni
generali
Art. 1571 - Nozione
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga
a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e
seguenti), verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art. 1572 - Locazioni e anticipazioni
eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove
anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8,
2923).
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le
anticipazioni del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un
anno (1605).
Art. 1573 - Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non
può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un
periodo più lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art. 1574 - Locazione senza determinazione
di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della
locazione (1616), questa s'intende convenuta:
se si tratta di case senza arredamento di mobili o di
locali per l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio,
per la durata di un anno, salvi gli usi locali;
se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la
durata corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente
all'unità di tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
se si tratta di mobili forniti dal locatore per
l'arredamento di un fondo urbano, per la durata della locazione del fondo
stesso (2923).
Art. 1575 - Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono
stato di manutenzione;
mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art. 1576 - Mantenimento della cosa in buono
stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le
riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a
carico del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di
ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 - Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna
di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne
avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può
eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso
al locatore.
Art. 1578 - Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la
cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile
l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del
contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui
conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni
derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi
stessi al momento della consegna.
Art. 1579 - Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità
del locatore per i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se
il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore
oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580 - Cose pericolose per la salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o
dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del
contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia
(1229).
Art. 1581 - Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in
quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso
della locazione.
Art. 1582 - Divieto d'innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 - Mancato godimento per
riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna
di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il
conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di
parte della cosa locata.
Art. 1584 - Diritti del conduttore in
caso di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un
sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il
conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata
all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle
riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per
l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585 - Garanzia per molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle
molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi
che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non
pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di
essi in nome proprio (1168).
Art. 1586 - Pretese da parte di terzi
Se i terzi che arrecano le
molestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del
risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto
ad assumere la lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve
esserne estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha
interesse a rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art. 1587 - Obbligazioni principali del conduttore
Il conduttore deve:
prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del
buon padre di famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel
contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze; dare il
corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della
cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento
della cosa che avvengono nel corso della locazione,
anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa
a lui non imputabile (1218 e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento
cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al
godimento della cosa.
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata
assicurata dal locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra
l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è
stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del
conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato
dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di
surrogazione dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 - Restituzione della cosa locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore
nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che
ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante
dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore
abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del
deterioramento dovuti a vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove
sono state consegnate.
Art. 1591 - Danni per ritardata restituzione
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la
cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla
riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc.
Civ. 657 e seguenti).
Art. 1592 - Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il
conduttore non ha diritto a indennità per i
miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del
locatore, questi è tenuto a pagare un'indennità corrispondente alla minor somma
tra l'importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della
riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a
indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si
sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 - Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione
qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il
proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso questi deve
pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della
spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della
cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo
precedente.
Art. 1594 - Sublocazione o cessione della
locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di
sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso
del locatore (1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere
autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 - Rapporti tra il locatore e il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il
conduttore, ha azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo
della sublocazione, di cui questi sia ancora debitore
al momento della domanda giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le
altre obbligazioni derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati,
salvo che siano stati fatti secondo gli usi locali
(2764).
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il
sublocatore, la nullità (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha
effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra
locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art. 1596 - Fine della locazione per lo
spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con
lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se
prima della scadenza stabilita a norma dell'Art. 1574 una delle parti non
comunica all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme corporative o, in
mancanza, in quello) determinato dalle parti o dagli usi (954).
Art. 1597 - Rinnovazione tacita del contratto
La locazione si ha per rinnovata
se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed è lasciato nella
detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo
indeterminato, non è stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo
precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della
precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo
indeterminato (1574).
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la
tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il
contratto.
Art. 1598 - Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle
obbligazioni derivanti da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 - Trasferimento a titolo
particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente,
se ha data certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La disposizione del comma precedente non si applica alla
locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne
ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono
opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio
della locazione (2643 n. 8, 2644).
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la
locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).
Art. 1600 - Detenzione anteriore al trasferimento
Se la locazione non ha data
certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento,
l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata
corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1601 - Risarcimento del danno al
conduttore licenziato
Se il conduttore è stato
licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non aveva data
certa (2704) anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il
danno (1223 e seguenti).
Art. 1602 - Effetti dell'opponibilità della locazione al terzo acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione
subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni
derivanti dal contratto di locazione.
Art. 1603 - Clausola di scioglimento del
contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in
caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente
che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando
il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'Art. 1596. In tal caso al
conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto
contrario (2923).
Art. 1604 - Vendita della cosa locata con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la
facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine
fissato per il riscatto (1500 e seguenti).
Art. 1605 - Liberazione o cessione del
corrispettivo della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo della
locazione non ancora scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa
locata, se non risulta da atto scritto avente data
certa (2704) anteriore al trasferimento. Si può in ogni caso opporre il
pagamento anticipato eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione
o la cessione è stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata
trascritta (2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo entro i limiti di un
triennio; se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti
dell'anno in corso nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).
Art. 1606 - Estinzione del diritto del locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata
si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse
aventi data certa (2704) sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e
non eccedano il triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.