CONTRATTI STIPULABILI  PER  LOCAZIONI ABITATIVE  NELL’AMBITO DELLA NORMATIVA Legge N. 431/1998

 

CONTRATTI LIBERI

REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 2, comma 1

DURATA 4 anni, con rinnovo di ulteriori 4 anni (salvo diniego per i motivi di cui all’art. 3, comma 1, Legge 431/98)

ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini

CANONE libero

AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.

 

CONTRATTI AGEVOLATI

REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 4, comma 2 e, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004.

DURATA non inferiore a 3 anni, con rinnovo di ulteriori 2 anni (salvo disdetta per i motivi di cui all’art. 3, comma 1, Legge 431/98).

ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini.

CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali.

AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI Ire sul 59,5% del canone; spese di registrazione pari al 70% del 2% del canone annuo; nel comune di Roma eventuale rimborso ICI a seguito iscrizione nelle graduatorie comunali allo scopo di rientrare nel contingente fissato annualmente dal Comune.

 

CONTRATTI TRANSITORI

REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 4, comma 2 e, per quanto riguarda il territorio del Comune di Roma, Accordo Territoriale tra il Comune di Roma e le organizzazioni più rappresentative della proprietà e degli inquilini, depositato presso il Comune di Roma il 3 febbraio 2004.

SOGGETTI: per proprietari o conduttori, come individuate negli Accordi territoriali;

STIPULABILI in tutti i Comuni

DURATA da 1 a 18 mesi

ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini

CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;

AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

REGOLATI DALLA LEGGE N. 431/98 art. 5, commi 2 e 3 e dal D.M. ex art. 4, comma 2 della Legge 431/98

SOGGETI: per studenti iscritti a corsi universitari in un Comune diverso da quello di residenza.

STIPULABILI: nei Comuni sedi di università o corsi universitari distaccati o di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi.

DURATA da 6 mesi a 3 anni.

ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;

CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;

AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI Ire sul 59,5% del canone; spese di registrazione pari al 70% del 2% del canone annuo; nel comune di Roma eventuale rimborso ICI a seguito iscrizione nelle graduatorie comunali allo scopo di rientrare nel contingente fissato annualmente dal Comune.

 

CONTRATTI PER IMMOBILI RICONOSCIUTI DI VALORE STORICO-ARTISTICI

REGOLATI DALLA LEGGE 431/98 art. 1, comma 1, lett. A) e dal Codice Civile artt. 1571 e segg.

DURATA libera

CONTRATTO contratto tipo a canone libero previsto dalla Legge N. 431/98 per le unità immobiliari abitative. Nella descrizione dell’appartamento, inserire la dizione:

“appartamento sito in Roma, Via ………….. N. …, piano ………….., Int. …, censita presso il N. C. E. U. alla Zona Catastale ......... Categoria ............. Classe .......... Consistenza .......... Rendita ............................ così composto: …………..; si evidenzia, ai fini fiscali, che il bene suddetto rientra tra quelli riconosciuti di interesse storico artistico ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089 e del successivo Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, come da formalità n. 6457 del 6 marzo 1953 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 3 a favore del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e pertanto, ex Sentenze della Corte Costituzionale n. 345 e 346 del 2003 “soggetto a trattamento fiscale agevolato ai fini dell’imposta sui redditi basato, sia per gli immobili locati quanto per quelli non locati, sulla più bassa tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile”.

ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;

CANONE adeguato alle fasce di oscillazione fissate negli Accordi territoriali;

AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI a prescindere dal canone percepito, Ire sulla minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della relativa zona censuaria.

OBBLIGHI: Il locatore, a seguito della locazione deve inoltrare denuncia di avvenuta locazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio.

 

CONTRATTI PER FORESTERIA

NORMATIVA: Non esiste una specifica normativa per la stipula di contratti di foresteria ma è comunemente accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche precedentemente all’entrata in vigore della Legge N. 431/98 purché la parte conduttrice si identifichi rigorosamente in una società di capitali (Società a Responsabilità Limitata o Società per Azioni). Vengono pertanto regolati dalla normativa vigente (Legge 431/98 e dal Codice Civile, artt. 1571 e segg.

CARATTERISTICA SPECIFICA Mentre il contratto è sottoscritto, per la parte conduttrice, dal legale rappresentate di una società di capitali, l’appartamento viene di fatto abitato da un dipendente, consulente ovvero da persona fisica che ha uno stabile rapporto con la società.

DURATA libera anche se l’orientamento giurisprudenziale è quello dei 4 anni + 4.

ONERI ACCESSORI consultare la Tabella oneri accessori concordata tra le rappresentanze di proprietari ed inquilini;

CANONE libero

AGEVOLAZIONI FISCALI ERARIALI: Detrazione 15% del canone dalla dichiarazione IRPEF.